Home Notizie
Notizie
Disdetta Stampa E-mail
La disdetta del servizio senza penale è accettata entro le 6 ore prima per i servizi in città, ed entro le 24 ore prima per i servizi fuori città. Alle disdette pervenute oltre i tempi previsti viene applicata una penale pari al 50% dell'importo del servizio.
Per gli arrivi in aeroporto, se non avvertiti prima, è tollerato un ritardo massimo di 60 minuti, oltre tale termine si considera un’ora di disposizione ogni ora o frazione.

N.B. Le disponibilità allo svolgimento del servizio possono non essere garantite superati i tempi di tolleranza riguardo i ritardi.
 
NCC e aspetti fiscali Stampa E-mail

Per agevolare i nostri Clienti imprenditori o professionisti si riporta di seguito un estratto da "Attività di noleggio con conducente - aspetti fiscali", di Sandro Cerato e Greta Popolizio, in "La Settimana Fiscale", n. 3, 23 gennaio 2003, ed. Il Sole 24 Ore (Collana Frizzera). Si ricorda che la recente riforma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha travasato senza modifiche il contenuto dell'art. 121-bis nell'art. 164.

Deducibilità del servizio per il soggetto utilizzatore. 

Come già accennato, è necessario verificare se l’utilizzo del servizio di noleggio con conducente possa comportare o meno dei problemi di deducibilità fiscale per l'impresa od committente.

Più precisamente, il già citato art. 121-bis, D.P.R. 917/1986 prevede un limite annuo pari a € 3.615,20 per la deduzione delle spese relative all'automezzo utilizzato in base a contratto di locazione o noleggio. È dunque necessario chiedersi se il suddetto limite possa riferirsi anche all'ipotesi di noleggio con conducente, ovvero sia circoscritto alla fattispecie del noleggio «puro», cioè senza conducente.

A parere di chi scrive, l'utilizzo della parola «noleggio» o «locazione» nel citato art. 121 -bis, D.P.R. 917/1986 non può che riferirsi al solo noleggio senza conducente. Esistono, infatti, rilevanti differenze, anche di natura civilistica, tra la fattispecie del noleggio «senza conducente» e quella «con conducente». Infatti:

- nel noleggio senza conducente si realizza un contratto di locazione di bene mobile, che ha per oggetto la messa a disposizione del bene, con ciò offrendo all'imprenditore un'alternativa all'acquisto diretto in proprietà dell'auto;

- nel noleggio con conducente, invece, si concretizza un contratto di trasporto, il cui oggetto consiste nell'obbligo del conducente di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Infatti, il committente del servizio non utilizza direttamente l'automezzo nell'esercizio d'impresa, arte o professione, come previsto dall'art. 121-bis, D.P.R. 917/ 1986, bensì conclude un contralto di trasporto con un soggetto abilitato a tale attività,

senza perciò rientrare nel!' ambito applicativo delle citata di­sposizione.

Ne deriva, pertanto, che non può porsi alcuna limitazione quantitativa alla deduciblità fiscale dei costi sostenuti per l'utilizzo di questo particolare servizio, fermo restando il fondamentale principio d'inerenza."

 

Questo è solo uno dei numerosi articoli apparsi sulla stampa specializzata in merito al profilo fiscale dei costi sostenuti per i servizi di autonoleggio con conducente. Il Vostro commercialista saprà comunque fornirVi le giuste indicazioni.
 


 
Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional